| Autore |
Messaggio |
GuidoBaccoli |
|
Oggetto: POSSIBILE IL DIVORZIO TRA ITALIANI IN PAESE EXTRACOMUNITARIO
Inviato: 29 Gen 2010 - 08:45 PM
|
|
Passante

Registrato: 21 Nov 2009
Messaggi: 3
Località: Santo Domingo
|
|
Moltissimi italiani e perfino addetti ai lavori, non sanno che seppure entrambe cittadini italiani, sposati e residenti in Italia, possono divorziarsi all'estero in tempi brevissimi con totale validitá del divorzio in Italia.
Facciamo un po’ di chiarezza per non illudere tutti:
la sentenza di divorzio, come qualsiasi altra sentenza all’estero è riconosciuta in Italia ‘’senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento’’, se si rispettano oltre altre, le condizioni dettate dagli artt. 64, 65 e 66, dela Legge 31 maggio 1995, n. 218:
‘‘TITOLO IV
EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI''
Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
--------------------------------------------------------------------
Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.’’.
L'autoritá competente per la trascrizione o il suo rifiuto motivato, é l'Ufficiale di Stato Civile del Municipio dove si é registrato il matrimonio, anche se per gli iscritti all'A.I.R.E. é possibile richiedere la trascrizione sia direttamente al Comune dov'é registrato il matrimonio o al Consolato o Ufficio Consolare p.sso l'Ambasciata italiana. La decisione dell'automaticitá e trascrizione dipende sempre dall'Ufficiale di Stato Civile. e non del Consolato
Ogni Stato é Sovrano, come anche la sua legislazione ed eventuale applicazione in una sentenza del Tribunale di quello Stato e tale é riconosciuto dall’Italia con la riforma sulla legge intenazionale privata. Nemmeno un giudice italiano (com'é successo), puó interferire sulle normative che regolano la formazione o il cambiamento di uno stato civile e il conseguente certificato emesso da altre Nazioni a meno che:
1. non ci sia contrarietá all'ordine pubblico italiano, quindi non si sia arbitrariamente disposto di un diritto indisponibile oppure derogato a una norma inderogabile;
2.non si sia rispettato il diritto alla difesa;
3. non sia iniziato un procedimento in un Tribunale italiano per lo stesso oggetto e riguardante le stesse persone;
4. non ci sia una sentenza di un Tribunale italiano, che sia contrario alla sentenza del Tribunale estero;
Quest’importantissimi concetti sono stati innumerevoli volte, ribaditi in sentenze della S. C. Di Cassazione e chiariti una volta per tutte, dalla Sentenza di Cassazione del 2006.
Questo non significa avventurarsi senza avere conoscenza di tutti i particolari riguardante ogni singolo divorzio e il profondo conoscimento delle modalitá e normative che lo regolano, in quel determinato Paese extracomunitario al fine di verificare il rispetto della 218/95.
Per essere piú chiari, non é un divorzio del quale possono usufruirne tutte le coppie, evitando le lungaggini previste dalla legge italiana, ogni caso va studiato con molta attenzione, considerando appunto, anche la norma extracomunitaria del Paese selezionato.
Saluti a tutti
Dr. Guido Baccoli |
|
|
| |
|
|
|
 |
|
|
| |