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Comunicare a un interlocutore che le sue "cazzate" non ci interessano e' legittimo
Inviato da: Admin_M di Lunedì, 28 Dicembre 2009 - 05:06 |
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Lo ha stabilito la II Sez Pen. della Suprema Corte con la sentenza 49423, secondo la quale il termine "cazzate", utilizzato per liquidare una cosa come di "poco conto" e "priva di consistenza", per quanto «volgare», non possiede quella carica offensiva tale da ledere «l'onore della persona» che se la sente indirizzare.
Nel caso specifico la Cassazione ha confermato l’assoluzione dal reato di ingiuria di Davide S., un giovane veneto di 31 anni che, durante un alterco con un avvocato vicino di casa - Giancarlo M. - contrario al divieto di parcheggiare l’auto nel cortile teste' decisa dall’assemblea condominiale, aveva detto a suo padre, presente al bisticcio, «papà, andiamo via, abbiamo cose più importanti da fare che ascoltare le sue cazzate» con riferimento alle lamentele del condomino che - risentito - ha poi avviato la causa.
«In effetti - osservano ancora i supremi giudici - non appare manifestamente illogica o intrinsecamente incoerente una affermazione che ritenga priva di voluto e diretto contenuto lesivo una frase rivolta ad altra persona e con la quale si indicano come "cazzate" le lamentele formulate da chi chiedeva spiegazioni per fatti illeciti che attribuiva all'autore della frase in oggetto». L'espressione è «irrispettosa e censurabile ma la corte territoriale ha attribuito rilievo al fatto che quella terminologia intendeva descrivere le rimostranze altrui come prive di consistenza e immeritevoli di essere ascoltate oltre». E non era riferita «alla persona di chi quelle rimostranze formulava, per indicarne la pochezza come persona».
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