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  Cassazione - Assegno di mantenimento, nessuna riduzione automatica per i figli maggiorenni
Inviato da: tb di Martedì, 20 Giugno 2006 - 12:04
 
 
Sentenze Corte di Cassazione CASSAZIONE (Sezione prima, sentenza n.11891/06; depositata il 20 maggio)
Figli sempre più tutelati: conservano il diritto al sostegno anche dopo il compimento dei 18 anni.Salvo se non siano autosufficienti economicamente o se non si siano astenuti colpevolmente dall'intraprendere un'attività lavorativa

Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 6 marzo-20 maggio 2006, n. 11891

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Benevento depositato il 21 marzo 1989 R. M. premetteva di avere in data 17 luglio 1971 contratto matrimonio con S. M. , da cui aveva avuto due figli. Dopo anni di vita serena, il marito aveva cominciato a disinteressarsi della moglie e dei figli, ritardando i rientri serali a casa, rifiutando di assolvere ogni obbligo coniugale, facendo continue scenate per i motivi più futili, non occupandosi dell’educazione dei figli e iniziando a provvedere in misura assai limitata alle esigenze familiari. Nel dicembre 1989 il M. aveva abbandonato il domicilio coniugale, riprendendo poi a frequentarlo saltuariamente dal successivo febbraio, ed aveva comunicato la sua intenzione di trasferirsi in un nuovo appartamento da poco acquistato. La ricorrente era stata comunque informata da amici e parenti che il marito aveva da tempo una relazione con una collega di lavoro, con la quale si accompagnava pubblicamente. Tanto premesso, la M. chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito al marito, assegnazione della casa coniugale e affidamento del figli minori, nonché imposizione a carico del M. di un assegno mensile non inferiore a lire 6.000.000 mensili per il mantenimento di essa ricorrente e dei figli.

Con ricorso del 26 aprile 1989 il M. chiedeva a sua volta che venisse pronunciata la separazione del coniugi con addebito alla moglie, la quale secondo il ricorrente aveva determinato l’insorgere della crisi coniugale con continue ed esasperate diete dimagranti, e con concomitanti assunzioni di farmaci, che avevano turbato profondamente il suo equilibrio psicofisico. A tutto ciò ai era aggiunta da parte della M. una morbosa gelosia, con immotivati ed ingiuriosi sospetti. Egli aggiungeva di non aver abbandonato il domicilio domestico e di avere solo trasferito lo studio professionale dalla casa familiare ad altro immobile di sua proprietà, allorché le continue scenate della moglie avevano cominciato a produrre danni alla sua professione di avvocato.

Con sentenza del 4 ‑ 10 ottobre 2001 il Tribunale di Benevento pronunciava la separazione personale dei coniugi con addebito al M. ; assegnava la casa coniugale alla M. e poneva a carico del M. l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di lire 4.200.000, di cui lire 2.100.000 per il suo mantenimento e lire 1.050.000 per il mantenimento di ciascuno dei due figli.

Con sentenza dell’11 giugno-23 agosto 2002 la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale, determinava in complessivi euro 1.291,14 – di cui euro 516.46 per la moglie ed euro 387.34 per ciascun figlio – la misura dell’assegno mensile dovuto dal M. , oltre rivalutazione annua secondo indici Istat.

Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli R. M. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inesistenza e/o nullità insanabile delle notifiche del ricorso, sollevata dal resistente sotto il profilo che le relazioni di notifica contengono la verbalizzazione secondo cui l’ufficiale giudiziario procedente è …omissis… di Napoli, mentre la firma apposta in calce alle notificazioni stesse è quella del messo presso il GdP. In contrario è infatti sufficiente osservare che l’attività difensiva svolta dal resistente con la notifica del controricorso verrebbe comunque a sanare ogni supposta irregolarità della notificazione. Del pari infondata è l’eccezione del resistente relativa alla inammissibilità del ricorso per mancata esposizione sommaria dei fatti, posto che – al contrario – i fatti sono stati indicati dalla ricorrente in modo tale da soddisfare il requisito di cui all’articolo 366 comma 1 n. 3 Cpc.

2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 Cc in relazione all’articolo 360 n. 3 cpc in quanto la Corte d’appello, pur avendo ritenuto infondata – alla stregua delle prove testimoniali assunte – la tesi del M. diretta a far dichiarare l’addebitabilità della separazione ad essa ricorrente e ad escludere conseguentemente il diritto della stessa alla percezione di un assegno, del tutto inspiegabilmente ‑ richiamando le medesime testimonianze ed i medesimi principi enunciati a sostegno di tale conclusione ‑ ha poi accolto la richiesta di riduzione dell’assegno.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe non soltanto lacunosa, ma altresì contraddittoria e insufficiente, dal momento che il materiale probatorio raccolto, lungi dal dimostrare l’esercizio della professione da parte della M. , attestava semplicemente che quest’ultima aveva conseguito la laurea in giurisprudenza, continuando a svolgere prevalentemente se non esclusivamente l’attività di casalinga madre di due figli ancora oggi studenti e non occupati. Le uniche notizie circa lo svolgimento di un’attività professionale da parte di essa ricorrente potevano evincersi dalle dichiarazioni, non contestate, rese in sede di interrogatorio libero, dichiarazioni dalle quali emergeva il carattere del tutto limitato di tale attività. Peraltro, se lo stesso M. esercente l’attività di avvocato da oltre venti anni aveva evidenziato nelle proprie difese le difficoltà di esercizio della professione forense in un Foro come quello di Benevento, non potevano non trarsene coerenti conclusioni con riguardo alla capacità di reddito professionale da parte di chi quell’attività aveva cominciato ad esercitare da pochissimo tempo. La Corte d’appello, infine, avrebbe completamente ignorato il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale la richiesta di riduzione dell’assegno alimentare attribuito in sede di separazione può essere accolta solo in quanto il reddito del coniuge beneficiario ‑ nel raffronto con quello del coniuge onerato ‑ abbia avuto un notevole incremento.

Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 147, 148 e 156 Cc in relazione all’articolo 360, n. 3 Cpc in quanto la Corte d’appello, nel motivare la propria decisione di ridurre drasticamente l’assegno poeto a carico del M. , ha fatto riferimento alla circostanza secondo cui sui riti del resistente graverebbe l’oneroso esborso di contribuire al mantenimento parziale della figlia nata dalla relazione con un’altra donna. In tal modo la Corte avrebbe ignorato il principio secondo cui, in seguito alla separazione personale dei genitori, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle il godimento di un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, quanto meno, analogo a quello goduto in precedenza, nonché il principio che, al fini di una corretta determinazione del concorso dei genitori, il parametro di riferimento è costituito non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro professionale o casalingo, tenendo conto sia delle risorse economiche individuali sia delle accertate potenzialità reddituali. Né il giudice d’appello ha considerato che, a fronte del diritto del figlio di mantenere un tenore di vita uguale a quello di cui avrebbe goduto se non si fosse verificata la disgregazione della famiglia, è irrilevante la circostanza che il genitore onerato abbia contratto un nuovo matrimonio o si sia costituto una nuova famiglia con la nascita di un altro figlio. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’articolo 155 Cc, in relazione all’articolo 360, n. 3 Cc in quanto la Corte d’appello, riducendo l’assegno dovuto dal resistente a favore dei figli, ha trascurato di considerare che il raggiungimento della maggiore età non fa venire meno il diritto dei figli medesimi a ricevere il mantenimento allorché essi non siano redditualmente autonomi ed economicamente autosufficienti.

3. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. È infatti evidente che la ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, ha inteso in realtà contrapporre una propria valutazione dei fatti e delle risultanze di causa. sollecitando un sindacato della Corte di legittimità nel campo riservato alla sfera di apprezzamento del giudice del merito. Nella specie la Corte d’appello, senza violare le norme di legge e senza trascurare i principi di diritto ricordati dalla ricorrente (norme e principi che sono stati puntualmente richiamati nel contestato della motivazione), ha fornito congrua ed adeguata spiegazione del perché - pur non potendosi negare la sussistenza dei presupposti per affermare a carico del resistente «la permanenza dell’obbligo dell’assegno ‑fosse da ravvisare un mutamento di circostanze tale da comportarne una riduzione dell’entità.

Merita invece accoglimento il terzo motivo. Invero la Corte d’appello, riducendo l’assegno per il mantenimento dei figli in considerazione dell’età dei due ragazzi, delle possibilità economiche del padre e del concorrente obbligo di contribuzione gravante sulla madre, ha attribuito rilevanza al fatto in sé che i due figli avessero raggiunto (e superato da diversi anni) la maggiore età, la quale può assumere significato facendo venir meno l’obbligo di mantenimento dei figli solo in quanto gli stessi, raggiunta la maggiore età, siano divenuti economicamente autosufficienti ovvero in quanto, pur messi nelle condizioni di procurarsi un reddito, si siano astenuti colpevolmente dall’approfittarne. Nulla di tutto ciò risulta dalla sentenza impugnata, la quale, facendo riferimento all’età dei due figli (sia pure apprezzandola congiuntamente alle condizioni economiche del padre ed al concorrente obbligo di contribuzione gravante sulla madre), ha erroneamente ritenuto che il raggiungimento della maggiore età sia idoneo di per sé a far venir meno (o comunque a modificare) gli obblighi gravanti cui coniugi ai sensi dell’articolo 147 Cc.

Consegue da quanto sopra che i primi due motivi di ricorso debbono essere rigettati, mentre va accolto il terzo motivo. In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli anche ai fini della spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte respinge i primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.


 
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