Secondo una nota del ministero della Giustizia “L’emendamento proposto alle comunicazioni dei servizi specifica che il segreto di Stato è opponibile nei soli casi in cui siano state intercettate comunicazioni di servizio degli appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza ovvero comunicazioni che contengano notizie relative all’assetto o all’attività funzionale del Dipartimento e dei servizi o che a tali attività siano direttamente riconducibili”.
L’opponibilità del segreto e’ cosi’ circoscritta all’attivita’ funzionale dei servizi e non può esser fatta valere al di fuori di questo ristretto ambito. – Giustizia.it


