Cassazione civile , sez. III, 26 novembre 2010 , n. 24078
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7747-2009 proposto da:
INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS) in persona del Presidente
- Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME 5, presso lo studio dell’avvocato
FIORENTINO GIUSEPPE (dell’Avvocatura dell’Istituto), che lo
rappresenta e difende, giusta procura ad litem a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
V.B.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 138/2009 del GIUDICE DI PACE di MESSINA del
13.12.08, depositata il 09/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Fiorentino che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
Diritto
quanto segue:
p.1. L’INPDAP – Istituto Nazionale dei Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro la sentenza del 9 gennaio 2009, con la quale il Giudice di Pace di Messina, investito da esso ricorrente dell’opposizione – limitatamente alla somma di Euro 161,24 – avverso un precetto notificatogli da V.B. per il pagamento della maggior somma di Euro 813,90 sulla base di un decreto ingiuntivo riguardo al quale era stata concessa provvisoria esecutività ai sensi dell’art. 648 c.p.c. nel relativo giudizio di opposizione, ha rigettato l’opposizione, assumendo che l’opposizione, fondata dal ricorrente sulla inosservanza del termine dilatorio di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, sarebbe stata da qualificare come opposizione agli atti esecutivi e come tale doveva reputarsi proposta tardivamente, cioè oltre il termine di venti giorni dalla intimazione del precetto. L’intimata non ha resistito al ricorso.
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