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Esecuzione contro la P.A.: Cassazione civile, sez. III, 26/11/2010 n. 24078

Cassazione civile , sez. III, 26 novembre 2010 , n. 24078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7747-2009 proposto da:
INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS) in persona del Presidente
- Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME 5, presso lo studio dell’avvocato
FIORENTINO GIUSEPPE (dell’Avvocatura dell’Istituto), che lo
rappresenta e difende, giusta procura ad litem a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
V.B.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 138/2009 del GIUDICE DI PACE di MESSINA del
13.12.08, depositata il 09/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Fiorentino che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto
Diritto

quanto segue:
p.1. L’INPDAP – Istituto Nazionale dei Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro la sentenza del 9 gennaio 2009, con la quale il Giudice di Pace di Messina, investito da esso ricorrente dell’opposizione – limitatamente alla somma di Euro 161,24 – avverso un precetto notificatogli da V.B. per il pagamento della maggior somma di Euro 813,90 sulla base di un decreto ingiuntivo riguardo al quale era stata concessa provvisoria esecutività ai sensi dell’art. 648 c.p.c. nel relativo giudizio di opposizione, ha rigettato l’opposizione, assumendo che l’opposizione, fondata dal ricorrente sulla inosservanza del termine dilatorio di cui al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, sarebbe stata da qualificare come opposizione agli atti esecutivi e come tale doveva reputarsi proposta tardivamente, cioè oltre il termine di venti giorni dalla intimazione del precetto. L’intimata non ha resistito al ricorso.
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Le news del DLgs 201/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Nel pacchetto di misure “salva Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri di domenica scorsa rientrano numerose misure di interesse per i professionisti, con novità anche dal punto di vista fiscale e contributivo. Il Decreto contiene una riforma delle pensioni, limitazioni all’utilizzo del contante, benefici fiscali e semplificazioni amministrative per professionisti, tempi certi per una riforma delle professioni, oltre a un eventuale aumento dell’IVA di due punti percentuali.

Aggiornamento del 7 dicembre 2011
Il decreto (DLgs 201/2011) pubblicato in Gazzetta Ufficiale e già in vigore.

Nuovi limiti per l’utilizzo del contante (art. 12)

Nel “pacchetto antievasione”, a partire dal 1 gennaio 2012 il divieto di utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore per pagamenti superiori ai 1000 euro. Una riduzione ben più severa rispetto a quanto fissato quest’estate dall’ultima manovra che aveva già abbassato la soglia da 5000 a 2500 euro, ma più alta dei 500 euro ventilati alla vigilia.

Regime fiscale premiale a favore della trasparenza (art. 10)

Dal 1° gennaio 2013 ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale sono riconosciuti benefici fiscali, semplificazione degli adempimenti amministrativi, oltre ad agevolazioni sugli accertamenti fiscali, qualora provvedano all’invio telematico di corrispettivi e delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti non soggetti a fattura, nonché a istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività esercitata.

Il regime premiale prevede inoltre assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria e l’accelerazione dei rimborsi e compensazioni IVA.

Aumento IVA al 23% e clausola di salvaguardia (art. 18)

Per evitare il taglio lineare delle agevolazioni fiscali previsto dalla manovra di luglio, e dunque attuare la delega fiscale ed assistenziale in essa inserita, l’IVA potrebbe aumentare (se necessario) di 2 punti percentuali. Un aumento che porterebbe le aliquote a 23 e 12% a partire dal II semestre 2012.

Tempistica accelerata per la riforma delle professioni (art. 33)

Riguarda i professionisti anche una tempistica più stringente per la riforma delle professioni. Se non si provvede alla riforma, le norme vigenti sugli ordinamenti professionali saranno abolite con la conseguente soppressione degli Ordini. È una misura che presumibilmente non mira alla eliminazione degli Ordini, ma solo a costringere all’accordo una rappresentanza molto numerosa e refrattaria ai cambiamenti.

Viene modificata la Legge di Stabilità del mese scorso, dando un tempo limite di attuazione della riforma degli ordinamenti professionali, che dovrà completarsi entro 8 mesi e cioè entro il 13 agosto 2012. Entro tale data gli ordinamenti dovranno adeguarsi ai principi espressi dalla Manovra bis (accesso libero alla professione, la formazione continua obbligatoria, tirocini da regolamentare, assicurazione professionale obbligatoria, libertà per il professionista di farsi pubblicità, distinzione del ruolo amministrativo degli Ordini da quello deontologico. A proposito di tirocini, il tempo massimo previsto passa da 3 anni a 18 mesi.

Riforma delle pensioni anche per le Casse in regime di autonomia?

Una cospicua parte del Decreto riguarda, come noto, una radicale riforma delle pensioni, con l’estensione del metodo contributivo pro rata per tutti i lavoratori, quindi compresi i lavoratori autonomi e le gestioni separate. Non riguarda (ancora) i professionisti iscritti a Casse di previdenza private.

L’argomento rischia però di interessare anche gli iscritti ad Inarcassa nel caso prendano corpo le ipotesi di accorpamento fra Casse o di annessione all’INPS circolate in questi giorni. Oltre a un aumento delle aliquote di oltre 10 punti, verrebbe così applicato il metodo contributivo anche ai professionisti, con l’abbandono dell’attuale sistema retributivo calcolato sull’intera vita professionale, in verità già piuttosto simile a un sistema contributivo.

Dalla documentazione diffusa dal Governo per informare sul nuovo sistema previdenziale, si legge, infatti, che per le Casse professionali viene proposto «un dispositivo che impone alle medesime di adottare – entro il termine di pochi mesi – provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio e lungo periodo dei conti e ispirati al rispetto dell’equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti si prevede anche per esse l’adozione del metodo contributivo pro rata, dalla medesima data del 1 gennaio 2012».

di M. Barletta

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Nuovo contributo unificato

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato convertito in legge.
La legge di conversione entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (la pubblicazione in GU è prevista per oggi).
Si segnala l’articolo 48-bis (Assunzione di magistrati del decreto legge, introdotto in sede di conversione, che al comma 2 prevede l’aumento de contributo unificato.

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 48-bis

ARTICOLO 48-bis.
(Assunzione di magistrati).

1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per l’anno 2010, è autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l’anno 2010, di 16 milioni di euro per l’anno 2011, di 19,2 milioni di euro per l’anno 2012 e di 19,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l’utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2.

2. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
« 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 132 ».

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Modello di testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c.

In Gazzetta Ufficiale 01/03/2010 n. 49 è stato pubblicato il decreto 17 febbraio 2010 del Ministero della Giustizia, recante “Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione”.
Viene in pratica data attuazione all’art. 257 bis introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69: il testimone dovrà compilare il modello seguendo le indicazioni allegate e poi firmarlo in presenza del segretario comunale o di un cancelliere di un ufficio giudiziario. Ogni singolo foglio del modello dovrà poi essere siglato dal segretario o dal cancelliere alla cui presenza è stata apposta la firma. L’autentica non dovrà essere in bollo.
Il modello dovrà poi essere recapitato, a cura del testimone, alla cancelleria dell’ufficio giudiziario indicato o a mani oppure a mezzo racc.ta A/R, nel termine pure indicato. Non è previsto alcun ausilio telematico.
Sono previste sanzioni pecuniarie per il testimone che non spedisce o consegna le risposte scritte entro il termine stabilito: da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 (articoli 257 bis, sesto comma, e 255, primo comma, del codice di procedura civile).
Le risposte false o reticenti sono considerate reato ai sensi dell’art 372 c.p.
Rammentiamo che il giudice può disporre l’assunzione della prova con testimonianza scritta solo su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza.
Sarà poi la parte che ha richiesto questa particolare forma di testimonianza a dover predisporre il modello ed a notificarlo al testimone.

QUI il modello approvato e QUI le “istruzioni per l’uso”.

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Tabelle micropermanenti 2009, i nuovi importi

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 09 luglio 2009 le tabelle sui danni da lesione micropermanente ai sensi dell’art. 139 dlgs 209 del 2005.
- un punto vale euro 728,16
- l’inabilità passa ora ad euro 42,48.

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Il nuovo processo civile slitta a novembre

La riforma si sposta di 60 giorni e non si applica alle cause in corso.
Cambiano di nuovo i termini per procedure esecutive, notifiche e deposito di atti (quando il dies ad quem è sabato).
Le procure speciali alla lite le autenticano gli avvocati.
Segue il testo approvato dal Senato ora alla Camera
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Modello di informativa ai clienti sulla privacy

Facsimile di informativa ai clienti in materia di tutela della privacy messo a punto dal Consiglio Nazionale Forense, con allegato l’elenco dei diritti degli interessati.
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CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002

PREAMBOLO

L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.
Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
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Progetto di legge 1537

Vi riportiamo [tratto da www.camera.it] il testo completo del progetto di legge 1537 che si propone di riformare – tra le altre cose – anche le norme d’accesso alla professione forense…
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D.L. 10 giugno 2002 n.107

Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni
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